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762 - I CONSIGLI DELL’AVVOCATO |
DUBBI APPLICATIVI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI STRANIERE IN TUNISIA
Immediatamente dopo la sua emissione ho avuto modo di commentare il decreto n° 88/2011 del 24 settembre 2011 – 3 Dhu l-Qa’da 1432, con articolo pubblicato sul Corriere di Tunisi n.100, dando risonanza all’avvento della norma che ha novato la disciplina relativa al riconoscimento delle associazioni in Tunisia. |
Ad un anno dalla sua promulgazione, sembra opportuno rivederne le caratteristiche alla luce della sua pratica applicazione, con particolare riferimento alla parte terza che disciplina specificamente le “associazioni straniere”, aspetto realmente innovativo e straordinario del contesto normativo.
Avendo per professione dovuto più volte rileggere ed interpretare il testo normativo al fine di darne corretta applicazione ed ottenere per i nostri clienti il riconoscimento in Tunisia come associazioni straniere, ho colto diversi aspetti salienti che portano a delle riflessioni e che, nella fase attuativa, risultano spesso incongruenti.
Intanto è già peculiare e discutibile in dottrina la natura giuridica del provvedimento emanato durante la vigenza del Governo Provvisorio e la sua “speciale” definitività, pur in un momento di emergenza legislativa. Non pare infatti che sia ad oggi contestata la sua perfetta validità ma sicuramente potrebbero sorgere dubbi sulla sua durata nel tempo. Non è certo quindi che la norma oggi vigente permanga nell’ordinamento tunisino per molto tempo potendola al momento considerare una fase provvisoria. Ovviamente le associazioni costituite e riconosciute ai sensi del decreto vigente non possono essere revocati ove la norma venisse cambiata o modificata in futuro.
Ebbene, entrando nel merito della procedura, nulla questio sugli adempimenti richiesti e necessari per la formazione e la gestione delle associazioni tunisine secondo quanto disposto nella parte seconda del decreto (artt. 8-19), sulla necessaria nomina di un Comitato Esecutivo formato da almeno 4 membri (Presidente, Vice-Presidente, Segretario Generale e Tesoriere) che siano Tunisini o stranieri residenti in Tunisia, così come nessuna particolare problematica si solleva per quanto riguarda la redazione e deposito di uno Statuto dell’associazione appositamente creato e che sia conforme a quanto disposto dal decreto stesso, ed in particolare dai principi generali previsti nella parte prima del citato decreto.
Più problematica, a mio parere, è la applicazione della parte terza del decreto (artt. 20- 25) che si dedica esclusivamente alle associazioni straniere, intendendo per tali le filiali tunisine di associazioni straniere già esistenti e riconosciute nel Paese di origine.
La parte terza della norma disciplina chiaramente la procedura per la formazione dell’associazione straniera ma non la sua gestione, lasciando aperte diverse questioni applicative ad oggi senza certa risposta.
L’art. 21 infatti prevede che il legale rappresentante dell’associazione straniera invii al Segretario Generale del Governo (presso il Ministero dell’Interno – almeno per il momento) una istanza per il riconoscimento di una “succursale” in Tunisia, indicando il nome dell’Associazione, l’indirizzo della sede in Tunisia, copia delle carte di identità dei fondatori tunisini e copia del passaporto o del permesso di soggiorno per gli stranieri, due copie dello Statuto firmate dai fondatori (tradotte e giurate), una attestazione che certifichi la presenza dell’associazione nel Paese straniero di origine.
Problematica in definitiva rappresenta la indicazione del Comitato esecutivo (ovvero dei fondatori tunisini). Ebbene, il decreto non prescrive la necessità che il Comitato esecutivo sia formato da tunisini o residenti in Tunisia (previsto invece nella sezione relativa alle associazioni tunisine) eppure, nella prassi, e per motivi di sicurezza e di controllo, la pratica di riconoscimento non viene processata in assenza di tale indicazione. E’ quindi consigliabile, al fine di venire incontro alle esigenze di celere verifica della istanza, nominare un Comitato provvisorio (i cd. Fondatori) formato da tunisini o residenti in Tunisia, e solo dopo il riconoscimento provvedere alla elezione del Comitato definitivo.
Nella apertura verso la espansione in territorio tunisino di attività no profit da parte di associazioni straniere, a differenza di quanto previsto per le associazioni locali, il Segretario Generale si riserva comunque la facoltà di respingere il riconoscimento qualora lo Statuto dell’Associazione straniera sia considerato in contrasto con i principi previsti dalla parte generale del decreto, ferma restando, come in ogni sistema democratico, la possibilità di proporre ricorso avverso il rifiuto (per abuso di potere) ai sensi della Legge n. 40 del 1 Giugno 1972, ancora vigente.
Ad oggi sono in corso diverse pratiche per il riconoscimento di associazioni straniere, più o meno complesse, ma siamo ottimisti nel ritenere che il decreto non sia soltanto una formula vuota emanato per pura propaganda, ma che la prassi e la presenza di associazioni no profit che operano in Tunisia nell’interesse della Tunisia stessa per attività di sviluppo, cultura, agricoltura, salvaguardia dei diritti umani,…. l’applicazione ed il tempo mostrerà i risultati e la reale apertura di un Paese “work in progress”.
Avv. Alessandra Bellanca
Head of International Department
Giambrone Law
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Il giornale | :: :: :: :: ::
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Elia Finzi |
Tunisi 1923-2012
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